Di che cosa si tratta

Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) è l'ufficio di riferimento per le persone che intendono comunicare la presenza di contenuti sospetti su Internet. Dopo un primo esame e dopo aver garantito la sicurezza dei dati, le comunicazioni vengono trasmesse alle autorità di perseguimento penale di competenza nazionali e internazionali. SCOCI inoltre effettua attivamente ricerche in rete volte ad individuare siti dai contenuti proibiti e si occupa anche di approfondire le analisi nell'ambito della criminalità su Internet.

Nei contenuti Internet di rilevanza penale rientrano in particolare:

pornografia dura (atti sessuali con bambini, animali, escrementi umani o con atti violenti)
rappresentazioni di scene violente
estremismo
razzismo
accesso illecito a sistemi di computer
diffusione di virus informatici
danneggiamento dei dati
abuso delle carte di credito
violazione dei diritti d'autore
commercio illegale di armi

Il Servizio è il centro d'informazione per il pubblico, le amministrazioni ed i fornitori di accesso Internet per qualsiasi questione di natura giuridica, tecnica e criminale relativa alla criminalità su Internet. In qualità di Servizio nazionale di coordinazione, lo SCOCI è l'interlocutore privilegiato per i servizi stranieri che svolgono la medesima funzione.

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Organizzazione

Il servizio di coordinazione è diviso in tre settori:

Le mansioni del Monitoring:

-Ricerche attive volte a individuare abusi di Internet perseguibili penalmente
-Prima elaborazione delle comunicazioni di sospetto pervenute dalla Svizzera e dall'estero
-Analisi dell'ubicazione e della paternità dei contenuti incriminati su Internet
-Salvaguardia dei dati pubblicamente accessibili utilizzabili davanti alla Corte

Le mansioni del Clearing:

-Esame giuridico della rilevanza penale delle comunicazioni di sospetto pervenute
-Coordinazione con procedure in corso
-Trasmissione delle pratiche alle autorità di perseguimento penale competenti per ragioni di territorio o di materia a livello nazionale e internazionale.

Le mansioni dell' Analisi:

-Analisi sistematica e interpretazione delle fonti interne e pubbliche nel campo della criminalità su Internet
-Analisi puntuale della situazione in Svizzera, informazione sulle tendenze e le contromisure da adottare in tale ambito
-Elaborazione delle statistiche SCOCI
-Compiti generali di coordinazione e di rappresentanza

I settori sopra citati fanno parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP). La conduzione strategica del Servizio di coordinazione è garantita da un comitato direttivo paritetico. Sono infatti rappresentati con un membro ciascuno il CCDGP, la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS), la Conferenza svizzera dei comandanti cantonali di polizia (CDCP) e la direzione di fedpol. Il comitato direttivo stabilisce il regolamento del Servizio, specifica le sue mansioni e controlla le sue prestazioni.

Il team SCOCI è composto fra gli altri da tecnici, da specialisti in materia di protocolli Internet e di sicurezza informatica, così come da giuristi, poliziotti e analisti in criminologia. Tali collaboratori provengono dalla Romandia, dalla Svizzera tedesca e dal Ticino.

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Origini e basi legali

Le qualità positive di Internet, come lo scambio di informazioni globale, rapido e semplificato, esigono un riorientamento delle autorità di perseguimento quando esse sono confrontate con il lato oscuro della rete. Senza una coordinazione nazionale ed internazionale rafforzata, l'incriminazione di autori tecnicamente sperimentati al di là delle frontiere è impensabile. La Svizzera, fortemente condizionata dal federalismo, non poteva sottrarsi a tale obbligo reale circa l'accresciuta globalizzazione del perseguimento penale.

Su mandato della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS), un gruppo di lavoro intercantonale incaricato della lotta contro gli abusi relativi alle tecniche d'informazione e di comunicazione (Bekämpfung des Missbrauchs der Informations- und Kommunikationstechnik - BEMIK) si occupa da giugno 2000 delle esigenze più urgenti di coordinazione poliziesca nel campo della criminalità su Internet. A fine gennaio 2001, il gruppo ha pubblicato una serie di misure concrete con lo scopo di pervenire ad un rapido miglioramento della situazione, molto preoccupante in certi settori. Sulla base di tale rapporto, il Dipartimento federale di giustizie e polizia (DFGP) e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), hanno deciso di affrontare assieme la lotta contro la criminalità su Internet e d'istituire all'interno dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) un Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet (SCOCI).

Il Servizio di coordinazione è attivo sulla base di un accordo amministrativo tra Confederazione e Cantoni, che alla fine del 2001 è stato firmato dal presidente del CDCGP e dal capo del DFGP. La Confederazione con questo viene autorizzata ad assumersi compiti di informazione e di coordinazione nell'ambito della criminalità su Internet. Perciò, in caso di reati di competenza dei Cantoni continua ad essere applicato il diritto formale cantonale, nonostante il Servizio centrale di coordinazione. Per i reati che attentano alla sicurezza interna della Svizzera, la base giuridica è la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

La messa in atto di un centro di coordinazione nazionale non ha portato ad un trasferimento della competenza regionale e materiale fra la Confederazione ed i cantoni:

-In principio, il perseguimento penale degli abusi relativi alle tecniche d'informazione e di comunicazione è di competenza dei cantoni ; ciò concerne la criminalità informatica (art. 143, 143bis, 144bis, 147 e 150 al. 3 CP) così come i delitti penali commessi con l'ausilio di Internet o del computer, quali rappresentazioni di violenza (art. 135 CP), frode (art. 146 CP), pornografia dura (art. 197 CP), delitti contro l'onore (art. 173 ss CP), discriminazione razziale (art. 261bis CP), violazioni del diritto d'autore (art. 67 LDA) e violazione del segreto di fabbrica o del segreto commerciale (art. 162 CP).A tal riguardo, le competenze federali si limitano alle infrazioni concernenti la giurisdizione federale (art. 340 e 340bis CP) e commesse via Internet. Ciò si applica in particolare alla presunzione di spionaggio (art. 272 ss. CP), al riciclaggio di denaro (art. 305bis CP ) o determinati delitti penali sulla fortuna a condizione che certi criteri descritti all'art. 340bis al. 2 CP siano soddisfatti.

-I compiti della polizia criminale nel campo della cybercriminalità sono quindi principalmente assunti dai corpi di polizia cantonali e municipali. Le competenze federali sono limitate. Tale struttura di polizia federale poco centralizzata offre la garanzia di una polizia di prossimità, vicina ai cittadini. In particolare, nei casi di delitti penali quali la pornografia infantile, la polizia cantonale ha maggiori affinità con l'ambiente in cui operano vittime ed autori e può quindi condurre le relative indagini con efficacia.

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